Il Trust

Premessa

Il Trust è lo strumento giuridico che consente di risolvere in modo semplice ed efficace una svariata gamma di problematiche patrimoniali, finanziarie e gestionali che affliggono individui ed imprese, quali, ad esempio, quelli legati alla preservazione dei patrimoni mobiliari ed immobiliari, alla pressione fiscale che riduce la loro redditività, agli attacchi da parte dei creditori ed alla successione, che disperde e frammenta i patrimoni medesimi nel passaggio da un generazione a quella successiva.

La grande forza del trust è la sua duttilità e l’adattabilità alle più svariate esigenze. L’atto con cui si istituisce un trust, infatti, permette di creare un “vero e proprio sistema giuridico su misura”, una sorta di “solida cassaforte giuridica”. Il disponente può stabilire in anticipo e nella massima libertà e flessibilità come i beni ed i redditi da questi prodotti siano da ripartire tra i beneficiari.

Il trust, inoltre, consente di adattare la gestione dei beni trasferiti in trust agli sviluppi sociali, fiscali o economici in divenire negli anni, consentendo di fronteggiare i prevedibili o imprevedibili mutamenti delle situazioni familiari che possono manifestarsi con l’avvicendarsi delle generazioni.

In queste brevi note si cercherà di illustrare l’istituto giuridico del trust evidenziando, in particolare, i vantaggi di natura civilistica e fiscale che esso permette di raggiungere in modo legittimo.

Il Trust

Il Trust viene comunemente descritto come un rapporto giuridico nel quale un soggetto (chiamato disponente) trasferisce la proprietà di alcuni beni o la titolarità di diritti ad un altro (chiamato trustee) il quale si assume l’obbligazione di amministrarli per un determinato periodo, secondo le istruzioni dello stesso soggetto.
Tramite l’istituzione di un trust si dà origine ad un rapporto giuridico, che vede il trustee obbligato a gestire i beni in trust nei confronti di determinati beneficiari o per il perseguimento di un determinato scopo. Terminato questo periodo, i beni vengono definitivamente trasferiti ad uno o più soggetti scelti dal disponente.

Con il trasferimento dei beni al trustee, il disponente perde la titolarità giuridica dei beni, che fanno capo quindi ad un soggetto terzo (il trustee), pur mantenendo il controllo di quegli stessi beni, tramite la predisposizione di un programma di gestione predefinito, e potendo attribuire l’utilità economica ed i benefici materiali che dagli stessi beni derivano ai soggetti da lui indicati.

I trasferimenti al trustee possono aver luogo, in uno o più momenti, sia da parte del disponente che di altri soggetti, anche successivamente all’istituzione del trust. Al trustee possono essere trasferiti beni di qualsiasi natura: denaro, titoli, immobili, opere d’arte, automobili, imbarcazioni, crediti.

Il trustee diviene titolare dei diritti trasferitigli ed, in forza della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall’Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, ha diritto di fare risultare la sua qualità in qualsiasi registro pubblico o privato, ivi compresi i registri immobiliari. L’atto istitutivo può addirittura imporgli l’obbligo di fare ciò, rendendo palesi ai terzi le eventuali limitazioni ai poteri di disposizione del trustee.

Avvenuto il trasferimento, durante la vita del trust e finché i beni in trust rimangono di proprietà del trustee, tali beni sono “segregati“.
Per “segregazione” si intende quella forma di titolarità che non consente alle vicende generali del disponente, del trustee e dei beneficiari, di riflettersi sui beni oggetto di segregazione e sul suo rapporto con tali beni.

Oltre alla figura del disponente e a quella di trustee, l’atto istitutivo può prevedere la presenza di un guardiano. Il guardiano, quindi, è un soggetto che esercita, in forza di apposite clausole dell’atto istitutivo, poteri nei confronti del trustee che altrimenti il disponente avrebbe potuto riservare per sé.

All’ufficio di guardiano possono, tuttavia, essere attribuiti poteri molto estesi, sia di natura consultiva che un vero e proprio potere di veto al compimento di determinate operazioni. Ad esempio, al guardiano può essere richiesto il suo preventivo consenso per l’alienazione di beni in trust, per la distribuzione di reddito ai beneficiari, per la formazione delle quote al termine del trust, per la modifica dell’atto istitutivo o dei beneficiari e così via.

I suoi possibili utilizzi

Nel diritto italiano l’istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc.) che utilizzando i tradizionali istituti previsti dal nostro Codice Civile non sarebbe possibile ottenere.

Qui di seguito alcuni esempi:

  • Trust per la pianificazione successoria
  • Trust per la protezione patrimoniale personale
  • Trust per la protezione di soggetti deboli e/o disabili
  • Trust per la gestione della vecchiaia serena e dignitosa
  • Trust per la gestione dei rapporti patrimoniali nelle famiglie di fatto
  • Trust per la pianificazione del passaggio generazionale in azienda
  • Trust in alternativa alle convenzioni matrimoniali
  • Trust nella crisi di coppia
  • Trust per la tutela dei dipendenti
  • Trust per la gestione di ipoteche
  • Trust per la gestione delle procedure concorsuali
  • Trust per la gestione di opere d’arte
  • Trust per la gestione di alcuni rapporti negli Enti Pubblici